Alla luce del DL n.30 valido dal 15 marzo al 6 aprile 2021

14/03/21 – Il nuovo provvedimento, oltre a ridefinire i criteri per l’attribuzione
automatica del “colore” delle zone, innalza il livello di protezione ad esse conseguenti,
vieta lo spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diversi comuni, regioni o
province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze e ribadisce la
possibilità che i Sindaci o i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possano,
con propri provvedimenti, applicare misure più restrittive.
Fatta salva l’eventuale emanazione di provvedimenti restrittivi adottati a livello locale,
restano immutate le precedenti disposizioni inerenti allo svolgimento delle attività
sportive.

Le attività sportive di tiro a volo, in quanto sport individuale non di contatto, a bassa
intensità motoria e svolto in ambiente esterno, sono consentite alle seguenti condizioni:
In tutte le zone, indipendentemente dalla classificazione di Colore ed esclusivamente per
le gare calendarizzate di interesse nazionale o internazionale, limitatamente agli atleti
che vi parteciperanno, è consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle
disposizioni vigenti e dei protocolli emanati dalla FITAV nonché di quelle eventualmente
più restrittive emanate a livello locale, delle seguenti attività:

a) gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP con la
partecipazione anche di atleti provenienti da diversi comuni o regioni indipendentemente
dal “colore” ad esse assegnato, purché tutti (anche quelli provenienti dal medesimo
comune o dalla medesima regione ove viene svolta l’attività) siano muniti di
autocertificazione attestante la necessità di spostamento dalla propria abitazione e dal
proprio territorio verso il luogo ove viene svolta la manifestazione. Tali gare si
svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) (art. 18, comma 1 DPCM
2 marzo 2021 e art. 1, comma 10, lettera e) D.L. 16/01/2021 N° 2);
b) sessioni di allenamento da parte anche di atleti provenienti da diverse regioni
indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché tutti (anche quelli provenienti
dal medesimo comune o dalla medesima regione ove viene svolta l’attività) siano muniti
di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dalla propria abitazione e dal
proprio territorio verso il luogo ove viene svolto l’allenamento finalizzato all’attività di cui
al precedente punto a)

Esclusivamente nelle zone classificate “GIALLE” o“BIANCHE”,

oltre alle attività consentite di cui ai punti precedenti, in questo periodo è
possibile svolgere, in quanto attività sportiva non di contatto:
c) attività sportive di tiro a volo amatoriali nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e
di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione
e contenimento della pandemia da Covid19, limitate ai praticanti provenienti
esclusivamente dal territorio regionale ove insiste il campo di tiro (art. 17, commi 1 e 2
DPCM 2 marzo 2021).

nelle regioni zona ROSSA

non sono consentite le attività di cui al precedente punto c) mentre le attività di cui ai punti a)
e b) possono essere svolte fatte salve disposizioni specifiche più restrittive.

SI raccomanda a tutti gli atleti e alle Associazioni Sportive di continuare ad attenersi
scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nel Protocollo FITAV per la prevenzione
del contagio da Covid-19, con particolare riguardo al divieto di assembramenti e
all’obbligo di indossare la mascherina in tutte le condizioni diverse dall’esecuzione del
tiro in pedana.