NUOVE DISPOSIZIONI ATTIVITA’ SPORTIVA DPCM 15 GENNAIO 

 

Di seguito pubblichiamo le nuove disposizioni sulla attività sportiva contenute nel DPCM del 15 gennaio.

 

Dal 16 gennaio al 15 febbraio, per le gare calendarizzate, limitatamente agli atleti che vi parteciperanno, è consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e dei protocolli emanati dalla FITAV nonché di quelle eventualmente più restrittive emanate a livello locale, delle seguenti attività: 

 

  1. Gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP con la partecipazione anche di atleti provenienti da diverse regioni indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché tutti (anche quelli provenienti dalla medesima regione ove viene svolta l’attività) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolta la manifestazione. Tali gare si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) (art. 1, comma 10, lettera e) D.L. 16/01/2021 N° 2); 
  2. Sessioni di allenamento da parte anche di atleti provenienti da diverse regioni indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché tutti (anche quelli provenienti dalla medesima regione ove viene svolta l’attività) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolto l’allenamento finalizzato all’attività di cui al precedente punto a), a porte chiuse e in assenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19 (art. 1, comma 10, lettera e) D.L. 14/01/2021 N° 2).

 

Oltre alle attività consentite di cui ai punti precedenti, in questo periodo è possibile svolgere, in quanto attività sportiva non di contatto:

 

  1. Attività sportive di tiro a volo amatoriali nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, limitate ai praticanti provenienti esclusivamente dal territorio regionale ove insiste il campo di tiro (art. 1, comma 10, lettera g) del D.L. 14/01/2021 N° 2).

 Le attività di cui al punto c) possono essere praticate da tutti i tiratori alle seguenti ulteriori condizioni: 

  • Nel periodo considerato i tiratori non dovranno essere dotati di autocertificazione solo se possono dimostrare, attraverso i propri documenti di identità, che lo spostamento avviene nell’ambito dello stesso Comune di residenza. I tiratori che invece risiedono in un Comune diverso da quello ove si trova il campo di tiro, purché sempre nell’ambito della stessa regione, dovranno munirsi di autocertificazione indicando che lo spostamento è determinato da “altri motivi ammessi dalle vigenti normative ..”, specificando: attività sportiva amatoriale art. 1, comma 10, lettera g) DPCM 3/12/2020. Il modulo di autocertificazione prevede anche l’indicazione del percorso (inizio: propria abitazione; destinazione: campo di tiro …). Inoltre, in merito allo spostamento, sarà utile dichiarare che: nel mio comune di residenza/domicilio non sono presenti impianti sportivi ove poter svolgere l’attività. Lo stesso obbligo di autocertificazione vale per i tiratori che abbiano la propria residenza in un comune o una regione diversa da quella ove si trova il proprio domicilio e che intendano praticare l’attività in un campo di tiro nel comune o nella regione ove sono domiciliati. 
  • Nelle regioni che sono o saranno classificate zona ROSSA non sono consentite le attività di cui al precedente punto c) mentre le attività di cui ai punti a) e b) possono essere svolte fatte salve disposizioni specifiche più restrittive.

 

FITAV.IT