DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITÀ SPORTIVA

FEDERALE
Alla luce del DPCM del 3/11/2020 valido fino al 3/12/2020

07/11/20 – Con la presente si comunica che, in ottemperanza del DPCM del 04 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni volte a contenere il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 sull’intero territorio nazionale, il Consiglio Federale, nella seduta del 06/11/2020, ha individuato l’elenco delle gare di interesse nazionale e internazionale da trasmettere al CONI e al CIP affinché possano essere adottati gli appositi provvedimenti indicati dall’Art. 1, comma 9, lettera e) dello stesso decreto. In particolare, con riferimento alla suddivisione del territorio nazionale in aree a diversa gravità dell’andamento della pandemia da Covid-19, si precisa che:

1. Nelle aree “Gialle” è consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e dei protocolli emanati dalla FITAV nonché di quelle eventualmente più restrittive emanate a livello locale, delle seguenti attività: a) gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP con la partecipazione anche di atleti provenienti da aree “Arancio” o “Rosse”, purché questi ultimi siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolta la manifestazione. Tali gare si

svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) (art. 1, c. 9, lettera e); b) le sessioni di allenamento, sia in forma di raduni tecnici sia individuali, da parte anche di atleti provenienti da aree “Arancio” o “Rosse”, purché questi ultimi siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolto l’allenamento finalizzato all’attività di cui al precedente punto a), a porte chiuse e in assenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19 (art. 1, c. 9, lettera e); c) le attività sportive di tiro a volo amatoriali e/o non ricomprese nel punto b), nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, limitate ai praticanti provenienti esclusivamente da aree “Gialle” (art. 1, c. 9, lettera g).

2. Nelle aree “Arancione” è consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e dei protocolli emanati dalla FITAV nonché di quelle eventualmente più restrittive emanate a livello locale, delle seguenti attività: a) gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP con la partecipazione anche di atleti provenienti da aree “Gialle” o “Rosse”, purché tutti (anche quelli provenienti dalla medesima o diversa area “Arancione”) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolta la manifestazione. Tali gare si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) (art. 1, c. 9, lettera e); b) le sessioni di allenamento, sia in forma di raduni tecnici sia individuali, da parte anche di atleti provenienti da aree “Gialle” o “Rosse”, purché tutti (anche quelli provenienti dalla medesima o diversa

zona “Arancione”) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolto l’allenamento finalizzato all’attività di cui al precedente punto a), a porte chiuse e in assenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19 (art. 1, c. 9, lettera e); c) le attività sportive di tiro a volo amatoriali e/ o non ricomprese nel punto b), nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, limitate ai praticanti provenienti esclusivamente dal territorio regionale ove insiste il campo di tiro (art. 1, c. 9, lettera g);.

3. Nelle aree “Rosse” è consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e dei protocolli emanati dalla FITAV nonché di quelle eventualmente più restrittive emanate a livello locale, delle seguenti attività: a) gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP con la partecipazione anche di atleti provenienti da aree “Gialle” o “Arancione”, purché tutti (anche quelli provenienti dalla medesima o diversa area “Rossa”) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolta la manifestazione. Tali gare si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) (art. 1, c. 9, lettera e); b) le sessioni di allenamento, sia in forma di raduni tecnici sia individuali, da parte anche di atleti provenienti da aree “Gialle” o “Arancione”, purché tutti (anche quelli provenienti dalla medesima o diversa zona “Rossa”) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolto l’allenamento finalizzato all’attività di cui al

precedente punto a), a porte chiuse e in assenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19 (art. 1, c. 9, lettera e).

 

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